Intel non dovrà pagare ad AMD la multa di 1.060 milioni di euro inflitta da Bruxelles nel 2009

Oggi sappiamo che il Tribunale dell’Unione europea (CGUE) ha annullato la sanzione di 1.060 milioni di euro che Bruxelles ha imposto nel 2009 all’Intel. Tirando fuori dalla libreria dei giornali, dobbiamo ricordare che Intel è stata multata perché è stato riferito che la società aveva usato un gioco scorretto per danneggiare il suo unico rivale, AMD.

Era il 2009 quando la Commissione Europea, la massima autorità antitrust dell’Unione Europea, denunciò che nell’ottobre 2002 e nell’ottobre 2007, Intel ha cercato di escludere AMD dal mercato dei processori x86, il suo principale concorrente, attraverso il concedendo sconti in cambio di esclusività a quattro produttori: Dell, HP, Lenovo e NEC.

È stato inoltre indicato che Intel aveva effettuato pagamenti per uno scopo simile alla catena di vendita al dettaglio tedesca Media-Saturn, a condizione che il distributore commercializzerà solo PC che utilizzano solo processori Intel. Con questo movimento è stato molto difficile per gli altri produttori competere per quote di mercato, riducendo notevolmente le possibili scelte dei consumatori.

Allo stato attuale, la conclusione dopo 13 anni di ricerca dice che “l’analisi della Commissione è incompleta e non consente di dimostrare in modo giuridicamente sufficiente che gli sconti condizionati concessi da Intel potrebbero o potrebbero avere effetti anticoncorrenziali“, ed è per questo che il Tribunale ha parzialmente annullato la decisione della Commissione che ha inflitto questa cospicua ammenda a Intel.

Con Decisione del 13 maggio 2009, la Commissione Europea ha inflitto una sanzione di 1.060 milioni di euro al produttore di microprocessori Intel per aver abusato della sua posizione dominante nel mercato mondiale dei processori x86, tra ottobre 2002 e dicembre 2007, avendo applicato una strategia mirata ad escludere i concorrenti dal mercato.

Secondo la Commissione, tale abuso era caratterizzato da due tipi di condotta commerciale adottata dalla Intel nei confronti dei suoi partner commerciali: restrizioni manifeste e sconti condizionati. Per quanto riguarda, in particolare, quest’ultimo, Intel avrebbe concesso sconti a quattro produttori strategici di apparecchiature informatiche OEM [Dell, Lenovo, Hewlett-Packard (HP) y NEC], a condizione che acquistino tutti o quasi tutti i processori x86 da esso.

Intel è stata anche accusata di aver effettuato pagamenti a un distributore europeo di dispositivi microelettronici (Media-Saturn-Holding) condizione che venda esclusivamente computer dotati di processori Intel x86. Questi sconti e pagamenti (“sconti contestati”) avrebbero assicurato la fedeltà dei quattro produttori di apparecchiature e Media-Saturn, e quindi ridotto notevolmente la capacità dei concorrenti di competere sulla base dei meriti dei propri processori. Pertanto, la Commissione ha ritenuto che il comportamento anticoncorrenziale di Intel avesse contribuito ridurre l’offerta per i consumatori e gli incentivi all’innovazione.

Il ricorso proposto da Intel avverso tale Decisione è stato integralmente respinto dal Tribunale con sentenza del 12 giugno 2014. Con sentenza del 6 settembre 2017, a seguito del ricorso proposto da Intel, la Corte di Giustizia ha annullato il primo sentenza e ha rinviato la causa al Tribunale.

A sostegno delle sue domande di annullamento della sentenza iniziale, L’Intel ha criticato in particolare il Tribunale per aver commesso un errore di diritto non avendo esaminato gli sconti contestato tenuto conto della totalità delle circostanze del caso. Al riguardo, la Corte di giustizia ha ritenuto che il Tribunale, come la Commissione, si fosse basato sul presupposto che gli sconti fedeltà concessi da un’impresa dominante avessero, per loro stessa natura, la capacità di limitare la concorrenza, per cui non è stato necessario analizzare tutte le circostanze del caso e, in particolare, effettuare un test AEC (noto in inglese come “as efficient competition test”).

Tuttavia, la Commissione ha svolto un esame approfondito di tali circostanze nella sua decisione, che l’ha portata a concludere che un concorrente altrettanto efficiente sarebbe stato costretto ad applicare prezzi che non sarebbero stati redditizi e che, pertanto, la pratica controversa gli sconti potrebbero avere un effetto dell’espulsione di tale concorrente dal mercato. La Corte di giustizia ne ha dedotto che il test AEC era di reale importanza nella valutazione, da parte della Commissione, della capacità della pratica degli sconti controversa di produrre un effetto di espulsione dei concorrenti dal mercato, per il quale il Tribunale era obbligato ad esaminare tutte le le affermazioni avanzate da Intel in merito a detto test e alla sua applicazione da parte della Commissione. Poiché il Tribunale si era astenuto dal procedere a tale esame, la Corte di giustizia ha annullato la sentenza originaria e ha rinviato la causa al Tribunale affinché esaminasse, alla luce degli argomenti addotti da Intel, la capacità degli sconti in questione per restringere la concorrenza.

Con la sentenza del 26 gennaio 2022, il Tribunale, pronunciandosi successivamente al rinvio della causa, annulla parzialmente la Decisione impugnata in quanto qualificava gli sconti contestati come abusivi, ai sensi dell’articolo 102 TFUE, e infliggeva una sanzione a Intel per tutti i loro comportamenti qualificati come abusivi.

[…] Di conseguenza, da tutte le considerazioni che precedono ne consegue che l’analisi svolta dalla Commissione è incompleta e, comunque, non consente di dimostrare in modo giuridicamente sufficiente che gli sconti impugnati possano o possano avere effetti anticoncorrenziali, per cui il Tribunale annulla la Decisione nella misura in cui ritiene che tali pratiche costituiscano un abuso ai sensi dell’art.

Infine, per quanto riguarda l’impatto di tale annullamento parziale della decisione impugnata sull’importo dell’ammenda inflitta dalla Commissione alla Intel, il Tribunale ritiene di non poter identificare l’importo dell’ammenda corrispondente unicamente alle restrizioni manifeste. Di conseguenza, annulla integralmente l’articolo della decisione impugnata che infligge a Intel la sanzione di 1.060 milioni di euro per l’infrazione accertata.

attraverso: CGUE

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